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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


Può qualificarsi edilizia residenziale pubblica quel settore dell’edilizia realizzato dallo Stato, direttamente o per il tramite di enti pubblici edilizi creati per questo scopo, al fine di creare alloggi abitativi per tutti quei cittadini che percepiscono un reddito basso, e , quindi permettere loro di poter di acquistare una casa.

Si tratta pertanto di un’attività edilizia realizzata a costi ridotti, rispetto ad una edilizia residenziale, con l’unico scopo di avvantaggiare i destinatari di questi alloggi.

E come compensazione per questo vantaggio vengono solitamente previsti dal legislatore divieti temporanei di alienazione degli alloggi così realizzati, oppure limitazioni varie alla libertà del commercio giuridico del bene realizzato, al duplice scopo di evitare comportamenti speculativi su queste costruzioni; ed altresì di garantire che il bisogno di alloggio, da parte di questi ceti bisognosi e meritevoli di assistenza, sia effettivo, in tal modo costringendo il beneficiario ad occupare l’alloggio per un determinato periodo.

Dividiamo l’edilizia pubblica in edilizia sovvenzionata, edilizia convenzionata ed edilizia agevolata.

Edilizia sovvenzionata

Con l’espressione “edilizia sovvenzionata” si intende quella parte dell’edilizia residenziale pubblica caratterizzata dal fatto che gli alloggi sono stati costruiti dagli enti pubblici preposti al settore edilizio, in primo luogo dagli Istituti autonomi case popolari, e destinati ai cittadini in precarie condizioni economiche.

Trattasi, com’è evidente, dell’edilizia prevalentemente abitativa realizzata da organismi pubblici per corrispondere al servizio pubblico di attribuire casa ai ceti più poveri.

In precedenza essa era definita come edilizia economica e popolare, qualificazione, quest’ultima, contenuta nel T.U. del 1938 e riprodotta nei provvedimenti legislativi immediatamente successivi.

Edilizia convenzionata

Con l’espressione “edilizia convenzionata” si intende quella parte dell’edilizia residenziale pubblica caratterizzata dall’esistenza di una “convenzione” tra la Pubblica Amministrazione ed i soggetti che realizzano gli alloggi destinati ai ceti meno abbienti. Detta convenzione è destinata a disciplinare il rapporto giuridico che si instaura tra gli stessi soggetti, ed in essa è trasfusa la complessa serie di diritti e doveri che emergono dalla collaborazione tra ente pubblico e soggetto attuatore dei programmi edilizi.

Il termine di edilizia convenzionata si usa anche per indicare la fattispecie prevista dall’art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, caratterizzata da una convenzione tra Comune e privato in base alla quale viene abbonata parte del contributo dovuto per ottenere la concessione edilizia.

Edilizia agevolata

L’espressione “edilizia agevolata” identifica quel settore dell’edilizia caratterizzato da interventi creditizi per la realizzazione di alloggi, a condizioni di particolare favore e con contributo dello Stato, che vede il privato come protagonista nella fase attuativa dei programmi edilizi. Qualora gli insediamenti siano stati realizzati in piani di zona, si avrà una combinazione di “edilizia convenzionata-agevolata”, mentre se si prescinde dai piani di zona l’edilizia sarà semplicemente qualificabile come “agevolata” e può riguardare sia la costruzione di alloggi futuri, sia l’acquisto di alloggi già esistenti.

Tutti i casi di Edilizia Pubblica prevedono delle regole ben precise e specifiche.

I vincoli imposti mirano generalmente a evitare fenomeni di speculazione, in cui l’immobile comprato a condizioni agevolate venga rivenduto a un prezzo pari a quello del mercato immobiliare tradizionale, tuttavia non può essere esclusa l’eventualità per cui l’acquirente possa trovarsi di fronte alla necessità di cedere il suo appartamento.

In questo caso, la soluzione migliore è quella di rivolgersi a esperti del settore che possano consigliare la via più corretta da seguire per effettuare una vendita del tutto regolare e non svantaggiosa.

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